Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 25/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163615 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PERSEGUIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PERSEGUIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La contestazione della recidiva non rende la truffa procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 98 legge 24 novembre 1981 n. 689 in quanto la recidiva deve considerarsi una circostanza particolare, inerente alla personalità dell'imputato che, anche se influisce sulla misura della pena ed è soggetta a giudizio eventuale di comparazione con le altre circostanze, tuttavia non può ritenersi circostanza accessoria del reato che comporti la procedibilità di ufficio. (contra mass n 158349).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)