diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2861 del 04/11/1998 Cc. (dep. 18/12/1998) Rv. 212538 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Applicato dal G.I.P. con qualificazione giuridica del fatto diversa dalla richiesta del P.M. - Legittimità - Ragione - Fattispecie: sequestro disposto per violazione dell'art. 221 T.U.L.S. e non per l'illecito urbanistico.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212538-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo disposto dal G.I.P. non ai sensi della legge 47 del 1985, bensì dell' art. 221 T.U.L.S.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)