diritto.io

DIRETTIVA 93/53/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si applicano, ove occorra, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

Si intendono inoltre per:

  1. 1) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I della direttiva 91/67/CEE;

  2. 2) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE;

  3. 3) pesci sospetti di infezione: i pesci che presentano sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio tali da far sorgere il legittimo sospetto della presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II;

  4. 4) pesci infetti: i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame di laboratorio o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post mortem;

  5. 5) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti di infezione;

  6. 6) aziende infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonché aziende svuotate e non ancora disinfettate.

Art. 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie di cui all'elenco I o all'elenco II:

  1. 1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione sarà costantemente aggiornata;

  2. 2) tengano un registro:

    1. a) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni, provenienza e fornitori;

    2. b) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti in uscita dall'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;

    3. c) della mortalità constatata.

    Il registro, che può essere in ogni momento esaminato dal servizio ufficiale, a sua richiesta, dovrà essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.

Art. 4

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza di una delle malattie di cui agli elenchi I o II sia obbligatoriamente notificato al servizio ufficiale il più rapidamente possibile.

Capo II. Misure di lotta contro le malattie dell'elenco I

Art. 5

1. Qualora in un'azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie di cui all'elenco I, gli Stati membri provvedono affinché il servizio ufficiale ponga immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia, segnatamente l'esame clinico; in particolare esso preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio.

2. Non appena è notificato il sospetto della presenza della malattia il servizio ufficiale pone l'azienda sotto controllo ufficiale e dispone in particolare:

  1. a) che venga eseguito un censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci registrando per ciascuna di esse il numero di pesci già morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati del censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione;

  2. b) che siano impossibili le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti senza l'autorizzazione del servizio ufficiale;

  3. c) che siano eliminati sotto il controllo del servizio ufficiale i pesci morti o le loro frattaglie;

  4. d) che l'entrata o l'uscita di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze, quali i rifiuti, che potrebbero trasmettere la malattia siano subordinate, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno;

  5. e) che l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale;

  6. f) che l'entrata o l'uscita di veicoli dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno;

  7. g) che agli ingressi e alle uscite dell'azienda siano utilizzati mezzi appropriati di disinfezione;

  8. h) che sia effettuata un'indagine epizooziologica conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;

  9. i) che tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera siano sottoposte a sorveglianza ufficiale e pesci, uova o gameti non finiscano fuori di dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale; per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione della misura a una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie offra le più ampie garanzie quanto alla prevenzione della propagazione della malattia; se necessario, i servizi ufficiali degli Stati membri o dei paesi terzi confinanti devono essere informati del sospetto di infezione. In tal caso, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati prendono le disposizioni necessarie per applicare le misure contemplate dal presente articolo. Ove occorra, possono essere adottate misure specifiche secondo la procedura prevista all'articolo 19.

3. In attesa dell'entrata in vigore delle misure ufficiali, previste al paragrafo 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi pesce sospetto di aver contratto la malattia adotta tutte le misure utili per conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad esclusione delle lettere h) e i).

4. Le misure di cui al paragrafo 2 vengono revocate soltanto quando il sospetto della presenza della malattia sia stato ufficialmente infirmato.

Art. 6

Non appena la presenza di una delle malattie di cui all'elenco I è ufficialmente confermata, gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 2, il servizio ufficiale disponga l'applicazione delle seguenti misure:

  1. a) Nell'azienda infetta:

    tutti i pesci sono rimossi secondo un piano che dev'essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

    qualora si tratti di aziende di terraferma tutte le vasche devono essere svuotate dell'acqua per essere pulite e disinfettate;

    le uova e i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia sono considerati materiali a forte rischio e devono tutti essere distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale, conformemente alla direttiva 90/667/CEE6;

    tutti i pesci vivi sono uccisi e distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale, conformemente alla direttiva 90/667/CEE oppure, per quanto concerne i pesci che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentino nessun segno clinico di malattia, essi sono abbattuti sotto il controllo del servizio ufficiale ai fini della commercializzazione o trasformazione per il consumo umano; In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati, le operazioni vengano effettuate in condizioni tali da impedire la diffusione di agenti patogeni, le frattaglie e i resti di pesci siano considerati materiali a forte rischio e subiscano un trattamento atto a distruggere gli agenti patogeni conformemente alla direttiva 90/667/CEE e le acque utilizzate siano sottoposte a un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

    dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti, le vasche, gli impianti e le sostanze potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati il più rapidamente possibile secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare eventuali rischi di propagazione o di sopravvivenza dell'agente della malattia. Le procedure di pulizia e di disinfezione di un'azienda infetta sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19;

    qualsiasi sostanza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) che possa essere stata contaminata deve essere distrutta o sottoposta a trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;

    deve essere effettuata un'indagine epizooziologica conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e devono essere applicate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4; tale indagine deve includere il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

  2. b) Nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui si trova l'azienda infetta, tutte le aziende sono sottoposte a ispezioni sanitarie; se in occasione di tali ispezioni vengono accertati casi positivi, si applicano le misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

  3. c) Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e una volta trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dal servizio ufficiale per garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno e l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.

  4. d) Qualora l'applicazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5, paragrafo 2 richiedesse la cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati forniscono la loro collaborazione per garantire il rispetto delle misure contemplate nel presente articolo.

Ove occorra, le misure complementari appropriate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Art. 7

Qualora dei pesci di origine selvatica che non appartengano ad un'azienda, nonché i pesci di lago, stagno o altri impianti destinati alla pesca sportiva o contenenti pesci ornamentali, siano sospettati di essere infetti o siano infetti, gli Stati membri provvedono a che vengano applicate opportune misure. Gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che hanno adottato.

Art. 8

1. L'indagine epizooziologica riguarda:

il periodo durante il quale verosimilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima che venisse notificata o sospettata;

la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova e gameti e pesci di specie sensibili che possano essere stati infettati;

i movimenti di pesci, di uova o di gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possano aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa;

l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Qualora dall'indagine epizooziologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o potrebbe essere stata trasmessa ad un altro bacino imbrifero o a un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto a movimenti di pesci, di uova o di gameti, di animali, di veicoli o di persone o in qualsiasi altro modo, le aziende di tali bacini imbriferi e zone costiere sono considerate sospette, per cui si applicano le misure di cui all'articolo 5. Se la presenza della malattia viene confermata, si applicano le misure previste all'articolo 6.

3. Qualora dall'indagine epizooziologica emerga la necessità di ricorrere alla cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

4.

Per poter coordinare pienamente tutte le misure necessarie a garantire quanto più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia ed ai fini dello svolgimento dell'indagine epizooziologica, è istituita un'unità di crisi.

Le norme generali riguardanti le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

5. Entro il 31 dicembre 1996 il Consiglio riesamina le disposizioni del presente articolo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario, in particolare per tener conto delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche.

Capo III. Misure di lotta contro le malattie dell'elenco II

Art. 9

1. In caso di sospetto o di conferma di una delle malattie di cui all'elenco II in una zona riconosciuta o in un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, sarà effettuata un'indagine epizooziologica ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri che desiderano ristabilire la loro qualifica sanitaria definita a norma della direttiva 91/67/CEE devono conformarsi alle disposizioni degli allegati B e C di detta direttiva.

2. Qualora dall'indagine epizooziologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta o potrebbe essere stata trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, di uova o di gameti, di veicoli o di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e in tal caso si applicano le misure appropriate.

3. Il servizio ufficiale può tuttavia permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali.

Art. 10

1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infettati da una delle malattie dell'elenco II, gli Stati membri provvedono affinché il servizio ufficiale:

  1. a) predisponga immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o a escludere la presenza della malattia, se del caso mediante prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto;

  2. b) effettui o faccia effettuare un censimento ufficiale delle aziende infette, facendo in modo che lo stesso sia mantenuto regolarmente aggiornato;

  3. c) metta o faccia mettere le aziende infette sotto sorveglianza ufficiale in modo da assicurarsi che a partire da aziende infette e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/67/CEE, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, di uova o di gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano.

2.

Per un periodo determinato, sotto il controllo del servizio ufficiale, gli Stati membri possono attuare un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute. Durante tale periodo è vietato introdurre in una zona o in una azienda sottoposta a siffatto programma pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende con una qualifica sanitaria sconosciuta.

Detti programmi, stabiliti in base a criteri generali da determinare anteriormente alla data figurante all'articolo 20 secondo la procedura prevista all'articolo 19, sono sottoposti alla Commissione per esame, approvati e, se del caso, modificati secondo detta procedura.

In seguito al periodo di cui al primo comma gli Stati membri che ricorrono a siffatta procedura informano la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato veterinario permanente in merito ai risultati ottenuti.

3. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione elaborata previo parere del Comitato scientifico veterinario in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione tecnica e scientifica, corredata di eventuali proposte intese a riesaminare le disposizioni del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'immissione sul mercato di pesci vivi infetti, ovvero delle loro uova e dei loro gameti, destinati all'allevamento o all'ingrasso e per quanto riguarda l'esecuzione di un'indagine epizooziologica nelle zone non riconosciute una volta sospettata la presenza di malattie in un'azienda non riconosciuta. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste eventuali proposte elaborate sulla scorta delle conclusioni di tale relazione.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono, se del caso, adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Capo IV. Disposizioni finali

Art. 11

1. I prelievi e gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza di malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti conformemente all'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE.

2. Gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza della malattia o degli agenti patogeni vengono effettuati da un laboratorio riconosciuto dal servizio ufficiale. Gli esami di laboratorio devono identificare, se del caso e in special modo alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno; questi dati devono essere confermati dal laboratorio nazionale di riferimento e possono, se del caso, essere confermati dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 13.

Art. 12

1. Gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento, in particolare alle prime manifestazioni della malattia in questione, all'individuazione del tipo, sottotipo e variante dell'agente patogeno in questione e per confermare i risultati ottenuto dai laboratori regionali di diagnosi.

2. I laboratori nazionali designati per le malattie in questione sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi nonché dell'uso dei reagenti.

3. I laboratori nazionali designati per le malattie in questione sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia in questione nello Stato membro. A questo scopo essi:

  1. a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori riconosciuti dallo Stato membro;

  2. b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;

  3. c) organizzano periodicamente prove comparative;

  4. d) conservano isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, provenienti da casi confermati nello Stato membro;

  5. e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici riconosciuti dallo Stato membro.

4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente per la malattia in questione possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente in materia di un altro Stato membro.

5. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura nell'allegato A.

6. I laboratori nazionali designati per le malattie di cui trattasi cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 13.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Art. 13

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci è indicato nell'allegato B.

2. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisati nell'allegato C.