Sez. 5, Sentenza n. 12262 del 06/10/1994 Ud. (dep. 06/12/1994) Rv. 200295 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - Con violenza alle persone | Violenza o minaccia attuata per coartare la volontà di persona estranea al conflitto tra l'agente e un terzo - Esercizio arbitrario delle ragioni in danno dell'antagonista - Violenza privata in danno delle suddette persone - Concorso di reati - Sussistenza - Condizione: difetto di connessione diretta tra violenza o minaccia ed esercizio delle ragioni - Fattispecie: concorso dei reati di cui agli artt. 393 e 610 cod.pen. - Ragione.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - Con violenza alle persone
I fatti di violenza o minaccia, attuati per coartare la volontà di persone estranee al conflitto di interessi che oppone l'agente ad altri, integrano oltre all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno dell'antagonista, anche il reato di violenza privata in danno di tali persone, ancorché l'agente si prospetti come finalità definitiva della condotta la reintegrazione di un diritto, preteso verso il soggetto in conflitto, ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso dei reati poiché difettava il collegamento immediato tra la minaccia rivolta ad alcune persone ed il fine degli agenti di farsi ragione da se stessi nei confronti della società, ritenuta debitrice, appaltante i lavori alle suddette persone.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)