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Sez. 1, Sentenza n. 12267 del 16/11/1992 (Rv. 479551 - 01)

Comune - Funzioni del Comune - Contabilità - Mandati di pagamento | Tesoriere - Controllo sui mandati di pagamento - Limiti - Modalità ex legge n. 526 del 1982 - Osservanza - Accertamento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479551-01

Comune - Funzioni del Comune - Contabilità - Mandati di pagamento

Ai sensi dell'art. 325 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, il tesoriere ha un potere di controllo sui mandati di pagamento emessi dall'ente, che sebbene non limitato al riscontro della mera regolarità formale del titolo (presenza della firma, assenza di abrasioni o di altre apparenti anomalie) e dovendo estendersi ad accertare che in esso sia indicato il provvedimento autorizzativo della spesa (e che tale provvedimento esista), che ne sia indicata la causale e che la somma da pagare rientri negli stanziamenti di bilancio e sia imputata all'apposito capitolo, non investe, tuttavia, l'intrinseco del titolo stesso, nel senso che il tesoriere non può sindacare il perché ed il come, cioè la determinazione e le modalità, del pagamento che ha mandato di eseguire. Ne consegue che al tesoriere, pur dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1982 n. 526 - il cui art. 44 prescrive che gli enti pubblici titolari di conti correnti o di contabilità speciale presso le tesorerie dello Stato effettuino, nei rapporti reciproci o con lo Stato stesso, i loro pagamenti mediante trasferimento dei relativi fondi dal proprio conto a quello del destinatario del pagamento medesimo - non è dato sindacare se l'autorità da cui ha ricevuto mandato siasi attenuta oppur no alle modalità stabilite da detta legge e, in caso negativo, le ragioni che l'abbiano indotta a discostarsene.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325, Legge 07/08/1982 num. 526 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)