Sez. 6, Sentenza n. 731 del 07/05/1968 Ud. (dep. 17/07/1968) Rv. 108768 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO -MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIGETTO -MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - LIMITI.*
La facolta concessa al giudice di appello di procedere, di ufficio o su istanza di parte, ad ulteriore istruttoria, mediante la totale o parziale rinnovazione del dibattimento, e di carattere eccezionale, subordinata alla eventuale ritenuta Mancanza di elementi che consentano di decidere allo stato degli Atti. Trattasi di potere discrezionale il cui mancato Esercizio, in caso di espressa richiesta di parte, deve essere giustificato dal giudice di merito con motivazione esplicita o anche implicita. Si ha motivazione implicita quando il giudice di appello, pur non spiegando la ragione del diniego, dia sufficiente ragione del suo convincimento circa le modalita di svolgimento dei fatti su cui ha portato la sua indagine e circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, dimostrando cosi la superfluita di qualsiasi ulteriore indagine, inefficace, comunque, a orientare in maniera diversa il suo convincimento per l'adeguatezza di elementi probatori gia acquisiti nel dibattimento di primo grado. Allorquando, pero, la invocata ammissione di nuove prove nel dibattimento di appello rifletta delle circostanze le quali, se provate, possono influenzare l'esito della decisione o riguardi deduzioni che investano la incondizionata attendibilita dell'unico elemento di prova che da parte dell'appellante si assume erroneo o per lo meno incerto, il giudice ha l'Obbligo di motivare espressamente la reiezione dell'istanza perche altrimenti l'Esercizio della facolta discrezionale degenererebbe in arbitrio. (V.108186, anno 1968 106091, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)