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Sez. 4, Sentenza n. 15615 del 25/11/2003 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 227907 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Mancato accoglimento - Procedimento - Imputazione coatta - Mancata formulazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227907-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. il G.I.P. può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la "notitia criminis", ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)