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Sez. 1, Sentenza n. 3346 del 14/06/1979 (Rv. 399744 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DOGANALI - PRESCRIZIONE - EVASIONE DEL CONTRIBUENTE AI RISPETTIVI TRIBUTI DERIVANTE DA FATTO COSTITUENTE REATO PER IL QUALE SIA ESERCITATA L'AZIONE PENALE - PRESCRIZIONE DEI CORRISPONDENTI CREDITI DELLO STATO - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 31 DEL TU 8 LUGLIO 1924 E 27 DELLA LEGGE N 1424 DEL 1940 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399744-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE - TRIBUTI DOGANALI - PRESCRIZIONE - EVASIONE DEL CONTRIBUENTE AI RISPETTIVI TRIBUTI DERIVANTE DA FATTO COSTITUENTE REATO PER IL QUALE SIA ESERCITATA L'AZIONE PENALE - PRESCRIZIONE DEI CORRISPONDENTI CREDITI DELLO STATO - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 31 DEL TU 8 LUGLIO 1924 E 27 DELLA LEGGE N 1424 DEL 1940 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai sensi degli artt 31 del tu 8 luglio 1924 per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti e 27 della legge doganale 25 settembre 1940 n 1424, qualora l'evasione del contribuente, ai rispettivi Tributi, derivi da fatto costituente reato, per il quale sia esercitata l'Azione penale, la prescrizione dei corrispondenti crediti dello stato decorre dal momento in cui il procedimento penale si concluda con pronuncia definitiva, sia essa di condanna o di proscioglimento (nella specie, per Estinzione del reato). Tali Disposizioni, attinenti alla disciplina di crediti di natura tributaria, secondo scelte discrezionali operate dal legislatore, non integrano una deroga ai principi dell'art 2947 cod civ, i quali riguardano la diversa ed autonoma fattispecie delle pretese risarcitorie conseguenti a reato, e, pertanto, data l'obiettiva differenza di situazioni, e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale delle norme medesime, sotto il profilo della violazione del principio d'uguaglianza sancito dall'art 3 della Costituzione. (V 2732/78, mass n 392122; (V 177/73, mass n 361962).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DM 08/07/1924 art. 31, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)