Sez. 1, Sentenza n. 419 del 11/02/1966 (Rv. 320827 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - EFFETTI.*
Qualora la situazione patrimoniale di un contraente sia divenuta deteriore rispetto al momento della stipulazione del contratto, l'altro contraente ha la facolta di sospendere, in via cautelare, l'esecuzione della propria prestazione -art.1461 cod.civ.-, ma non ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, perche il semplice pericolo di non conseguire la controprestazione non esclude che, normalizzatesi le condizioni economiche del contraente in temporanea difficolta, il contratto possa ricevere, alla scadenza convenuta, regolare esecuzione. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)