Sez. 3, Sentenza n. 23708 del 16/09/2008 (Rv. 604676 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Assicurazione fideiussoria o cauzionale - Principio dell'apparenza del diritto - Applicabilità in favore del beneficiario della polizza - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
In materia di assicurazione fideiussoria o cauzionale - che rientra nello schema del contratto a favore di terzi - stipulata dall'appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, la tutela derivante dai principi in tema di rappresentanza apparente va estesa al terzo beneficiario della polizza, che non solo subentra nella stessa posizione giuridica dello stipulante, quanto alla validità ed all'efficacia della prestazione promessa in suo favore, ma é anche l'unico soggetto economicamente interessato alla stipulazione del contratto, potendo lo stipulante appaltatore anche non avere interesse all'effettiva validità ed efficacia dell'assicurazione, essendone sufficiente la mera apparenza, agli effetti che egli persegue, che sono quelli di condizionare in suo favore il comportamento del committente. In tali casi, alla forma giuridica bilaterale della stipulazione, in relazione alla quale il committente é terzo, corrisponde un'operazione economica sostanzialmente trilatera, in cui l'unica parte effettivamente interessata alla validità del contratto é il beneficiario della polizza, che ad essa condiziona l'erogazione delle sue prestazioni. Pertanto, negare a tale beneficiario la tutela dell'affidamento sulla situazione apparente equivarrebbe ad adottare una soluzione antitetica a quella richiesta dai reali interessi di cui si controverte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)