Sez. 5, Sentenza n. 3349 del 02/02/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204297 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale | Applicabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 116 secondo comma cod. pen. - Esclusione.
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale
L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen. non è applicabile all'omicidio preterintenzionale, in quanto trattasi di una forma attenuata di concorso configurabile solo nella ipotesi in cui il concorrente che si vuole anomalo abbia voluto un reato diverso da quello voluto dagli autori materiali e concretamente attuato. Nell'omicidio preterintenzionale, invece, l'evento mortale non è voluto da nessuno dei concorrenti; mentre tutti vogliono le lesioni o come nel caso in esame - le percosse -, onde tutti devono rispondere della morte che eventualmente consegua alla aggressione voluta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)