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Sez. 3, Sentenza n. 23819 del 30/04/2009 Cc. (dep. 09/06/2009) Rv. 244023 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Marchio "imitato" - Attitudine a trarre in inganno il consumatore - Configurabilità del reato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244023-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Conformi, Sez. III, n. 23818, n. 23819, n. 23820, n. 23821, n. 23822, n. 23823, n. 23824, n. 23825, n. 23826 e n. 23827 del 2009, non massimate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)