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Sez. 2, Sentenza n. 3658 del 29/10/1975 (Rv. 377864 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI RICEVUTE - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377864-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO - ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI RICEVUTE - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*

Ai sensi del secondo comma dell'art 1711 cod civ, per soddisfare le esigenze di una regolare esecuzione del mandato, al mandatario e consentito di discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora circostanze ignote al mandante facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Questo temperamento all'Obbligo di eseguire le istruzioni del mandante si giustifica sia con il principio che il mandatario e organo di volonta sia con le finalita proprie del rapporto di mandato, tra le quali la principale e, appunto, quella di realizzare nel miglior modo possibile l'interesse del mandante. (V 2989/72, mass n 360739; 813/70, mass n 346138; (V 2830/51; 1238/51; 1275/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)