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Sez. 1, Sentenza n. 3796 del 29/03/2000 (Rv. 535141 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535141-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo, il rapporto di pregiudizialità fra due liti ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce la necessaria conseguenza logico - giuridica dell'altra, nel senso che l'accertamento antecedente venga postulato con effetto di giudicato in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di un conflitto di giudicati. Tale evenienza non ricorre nel caso in cui il procedimento assunto come pregiudiziale ha ad oggetto l'impugnativa davanti al giudice amministrativo del provvedimento di "fermo amministrativo" adottato ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, mentre nell'altro si contende, fra le stesse parti, dell'accertamento di un diritto di credito nei confronti della P.A., giacché il provvedimento amministrativo impugnato non incide sull'esistenza del debito dell'Amministrazione, ma riguarda la fase dell'esecuzione che viene sospesa in attesa del recupero del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)