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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 08/03/1977 (Rv. 384562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RINUNZIA AL RICORSO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RINUNZIA AL RICORSO - INEFFICACIA.*

La inammissibilita del ricorso per Cassazione per difetto di legittimazione processuale rende priva di effetti la rinuncia al ricorso medesimo, essendo prevalente e preliminare l'accertamento volto a stabilire se sia stato esercitato validamente il potere di impugnazione rispetto alla caducazione dell'impugnazione a seguito dell'operata rinuncia. (Conf 468/75, mass n 373746).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)