Sez. 1, Sentenza n. 944 del 08/03/1977 (Rv. 384562 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RINUNZIA AL RICORSO - INEFFICACIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RINUNZIA AL RICORSO - INEFFICACIA.*
La inammissibilita del ricorso per Cassazione per difetto di legittimazione processuale rende priva di effetti la rinuncia al ricorso medesimo, essendo prevalente e preliminare l'accertamento volto a stabilire se sia stato esercitato validamente il potere di impugnazione rispetto alla caducazione dell'impugnazione a seguito dell'operata rinuncia. (Conf 468/75, mass n 373746).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)