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Sez. 5, Sentenza n. 6212 del 03/05/2001 (Rv. 546424 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Ricorsi proposti separatamente da parte di coobbligati solidali - Riunione d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Estensione d' ufficio del giudicato più favorevole - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546424-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

La solidarietà tributaria passiva dà luogo a distinti rapporti obbligatori e, sul piano della tutela giurisdizionale, a distinti processi, che possono avere differenti esiti, senza che sia configurabile una situazione di litisconsorzio necessario, con l'unico temperamento dell'estensione degli effetti del giudicato più favorevole formatosi nei confronti di altro obbligato (art. 1306 cod.civ.). Pertanto, nell'ipotesi in cui due coobbligati solidali abbiano proposto distinti ricorsi, la commissione tributaria, in difetto di specifica domanda, non ne può disporre d'ufficio la riunione o disporre d'ufficio l'applicazione del giudicato più favorevole (ove formatosi nel frattempo), spettando soltanto all'obbligato valutare se sia per lui conveniente l'applicazione di tale sentenza ovvero ottenere una decisione nel processo da lui separatamente instaurato.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)