Sez. 5, Sentenza n. 10920 del 28/10/1997 Ud. (dep. 28/11/1997) Rv. 209209 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Tenuta che non consente la ricostruzione del patrimonio - Possibilità di ricostruzione "aliunde" - Esclusione del reato.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2, quarta ipotesi, legge fallimentare, non sussiste quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazioni esterne pubbliche o private.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)