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Sez. 2, Sentenza n. 809 del 25/03/1966 (Rv. 321625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL DEFUNTO.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL DEFUNTO.*

Nel caso di morte del soccombente successiva al deposito della sentenza, la parte vittoriosa che ne sia venuta a conoscenza pur in Mancanza di comunicazione legale, ha diritto di notificare la sentenza stessa, anche nella Forma e nel luogo previsto dall'art.303, 2 comma cod. proc civ. a coloro cui spetta stare in giudizio. Il domicilio del defunto indicato come il luogo in cui la notificazione puo essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, e quello reale non quello eletto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)