Sez. 2, Sentenza n. 809 del 25/03/1966 (Rv. 321625 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL DEFUNTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DOMICILIO DEL DEFUNTO.*
Nel caso di morte del soccombente successiva al deposito della sentenza, la parte vittoriosa che ne sia venuta a conoscenza pur in Mancanza di comunicazione legale, ha diritto di notificare la sentenza stessa, anche nella Forma e nel luogo previsto dall'art.303, 2 comma cod. proc civ. a coloro cui spetta stare in giudizio. Il domicilio del defunto indicato come il luogo in cui la notificazione puo essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, e quello reale non quello eletto. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)