Sez. 5, Sentenza n. 20635 del 14/10/2015 (Rv. 637357 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Contestazione di violazione - Dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Ammissibilità ai soli fini della quantificazione d'imposta - Efficacia sul regime sanzionatorio - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione preclude la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini degli effetti elusivi della sanzione, ma non anche ai fini della quantificazione dell'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)