Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Testo in vigore al
Capo III. Procedimento dinanzi alle commissioni tributarie
Sezione I. Procedimento di primo grado
Art. 15 Ricorso alla commissione, tributaria di primo grado
1. Il ricorso alla commissione di primo grado deve contenere:
a) l'indicazione della commissione adita;
b) l'oggetto della domanda;
c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, ovvero dell'ufficio nei confronti del quale e' proposto il ricorso;
d) i motivi;
e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, ove del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza o l'eventuale domicilio eletto;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante.
2. Il ricorso e' inammissibile se manca la sottoscrizione o se risulta assolutamente incerto uno degli altri elementi indicati nel comma precedente alle lettere a), b), c) ed e).
3. Se il ricorrente non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio, gli atti del procedimento gli sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
4. Le indicazioni della residenza o del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del giudizio dinanzi alle commissioni finche' il contribuente non comunichi la variazione alla segreteria della commissione competente.
Art. 16 Termine per ricorrere
1. Il termine per proporre il ricorso alla commissione di primo grado e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di accertamento, dell'ingiunzione, del ruolo, del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie. Per notificazione del ruolo si intende la notificazione della cartella esattoriale.
2. Il ricorso contro l'ingiunzione o il ruolo e' ammesso soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie ovvero per vizi loro propri.
3. Nei casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva imposizione e nei casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della somma pagata, ovvero il silenzio dell'amministrazione per novanta giorni dalla intimazione a provvedere notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e il ricorso deve essere proposto, salve diverse disposizioni delle singole leggi d'imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto o dalla scadenza dei novanta giorni.
Art. 17 Presentazione del ricorso
1. Il ricorso, insieme ad una copia in carta semplice, e' presentato alla commissione mediante consegna alla segreteria che ne rilascia ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.
2. Se la copia non e' allegata, il ricorso e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua presentazione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo alla commissione nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
3. La copia di cui ai precedenti commi viene trasmessa all'ufficio, a cura della segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento, mediante elenco datato e sottoscritto dal segretario della commissione.
4. Se la commissione e' formata da piu' sezioni, il presidente della commissione assegna il ricorso a una delle sezioni.
Art. 18 Deduzioni dell'ufficio
1. Entro centoventi giorni dalla data dell'elenco di trasmissione della copia del ricorso, l'ufficio deve far pervenire alla commissione le proprie deduzioni in duplice copia, di cui una per il contribuente, e l'eventuale documentazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.
Art. 19 Fissazione dell'udienza e memorie difensive
1. Presentate le deduzioni ovvero decorso il termine per la loro presentazione, il presidente fissa la udienza di discussione e nomina il relatore.
2. Almeno trenta giorni prima, l'avviso di fissazione dell'udienza e' comunicato alle parti a cura della segreteria.
3. Fermo quanto stabilito in ordine alla produzione di documenti nell'art. 36, fino a dieci giorni prima dell'udienza le parti possono consultare gli atti presso la segreteria e depositare memorie in originale e copia in carta semplice e documenti.
4. Fino a dieci giorni precedenti la prima udienza avanti la commissione di primo grado il contribuente puo' dedurre motivi ed eccezioni ancorche' non indicati nel ricorso.
5. Se la presentazione e la deduzione di motivi, documenti ed eccezioni sono avvenute in data che non ha consentito all'altra parte di replicare, la commissione, su richiesta dell'altra parte, puo' disporre un differimento ad udienza fissa.
Art. 20 Udienza e decisione
1. All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti, indi il presidente le ammette alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.
3. La decisione e' adottata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviarla di non oltre trenta giorni.
4. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente in segreteria e le parti possono prenderne visione. Nello stesso modo si procede quando il collegio emette ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
5. In caso di impedimento del relatore il presidente puo' sostituirlo ovvero rinviare la discussione ad altra udienza.
6. In caso di impedimento delle parti o per esigenze di servizio, il presidente puo' rinviare l'udienza di discussione.
7. Della nuova udienza di discussione deve essere data comunicazione alle parti nei modi previsti dall'art. 19.
8. Se il rinvio e' disposto in udienza e a data fissa, la comunicazione alle parti presenti viene fatta oralmente.
Art. 21 Rinnovazione di notificazione
1. La commissione, se rileva un vizio che, ai sensi dell'art. 160 del codice di procedura civile, importa nullita' della notificazione dell'atto dell'ufficio contro il quale e' stato proposto il ricorso e sempre che non si sia verificata sanatoria, sospende con ordinanza il giudizio e assegna un termine non superiore a tre mesi per rinnovare la notificazione stessa. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
2. Decorso detto termine, il presidente fissa la nuova udienza di discussione.
Sezione II. Procedimento di appello
Art. 22 Appello
1. L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.
2. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.
4. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.
5. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.
6. Si applicano le disposizioni dell'art; 17, primo e secondo comma.
Art. 23 Procedimento
1. Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.
Art. 24 Rinvio alla commissione tributaria di primo grado
1. La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all'art. 21, assegna all'ufficio un termine non superiore a tre mesi per la rinnovazione della notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
2. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.
3. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.
Sezione III. Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
Art. 25 Ricorso alla commissione tributaria centrale
1. Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.
2. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il secondo comma dell'art. 15.
3. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.
4. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia.
5. Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria.
6. In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 17.
7. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.
8. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale.
Art. 26 Motivi del ricorso
1. Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.
Art. 27 Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale
1. Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite.
2. La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della rimessione.
3. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria.
4. Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima.
5. Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.
6. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione.
7. La discussione orale non e' ammessa.
Art. 28 Decisione del ricorso
1. Il ricorso e' deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.
2. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione.
Art. 29 Decisioni di rinvio
1. Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.
2. Nei casi indicati nell'articolo 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva
gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.
3. Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della
decisione di rinvio non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.
Sezione IV. Disposizioni generali e comuni al procedimento davanti alle commissioni tributarie
Art. 30 Rappresentanza e difesa del contribuente
1. Nei giudizi davanti alle commissioni, il contribuente puo' agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. Il procuratore speciale, che non sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, deve essere assistito da una delle persone indicate nel terzo comma.
2. La procura speciale, se e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado e ai soli fini della discussione orale, puo' essere data con semplice scrittura privata. In ogni altro caso deve essere data mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Sia il contribuente che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti agrari, periti edili, periti industriali e di altre professioni tecniche nonche' da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze.
4. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. In udienza l'incarico puo' essere attribuito oralmente e se ne da' atto a verbale.
Art. 31 Proroga dei termini per gli eredi del contribuente
1. Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini del procedimento pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.
2. Agli eredi che non hanno comunicato alla segreteria delle commissioni le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dal decesso, collettivamente ed impersonalmente nella residenza o nel domicilio eletto del defunto, risultanti dagli atti.
Art. 32 Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso che a cura della segreteria e' consegnato alle parti, le quali ne rilasciano ricevuta, o e' rimesso per posta in piego raccomandato.
2. Le notificazioni sono eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero, se richieste dalla segreteria della commissione o dall'ufficio, anche a mezzo di messi comunali o di messi autorizzati dall'amministrazione finanziaria.
3. Le notificazioni effettuate dai messi sono eseguite secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:
a) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere effettuata nei luoghi indicati nei ricorsi a norma dell'art. 15;
c) in, caso di notificazione non effettuata a mani proprie del destinatario, il messo e' esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;1
d) le disposizioni degli articoli 142, 143 e 146 del codice di procedura civile non si applicano.
4. Le notificazioni da effettuarsi a cura della segreteria ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria possono avvenire con la trasmissione di un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente e' restituito alla segreteria della commissione ed inserito nel fascicolo.
Art. 33 Fascicolo del processo
1. La segreteria della commissione di primo grado forma il fascicolo del processo inserendovi l'originale del ricorso e i documenti prodotti dal ricorrente. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.
2. Qualora non sia stata proposta impugnazione alla commissione di secondo grado, o dopo la scadenza del termine per l'impugnazione della decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale, il fascicolo e' rimesso all'ufficio.
3. Decorsi due anni dalla data dell'ultima decisione di commissione e fino al decorso di cinque anni dalla data stessa, il contribuente puo' richiedere la restituzione dei documenti prodotti.
4. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo. Si applica il quarto comma dell'art. 38.
Art. 34 Riunione dei processi
1. Se dinanzi alla stessa commissione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la commissione, su richiesta di parte o di ufficio, ne dispone la riunione.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.
Art. 35 Istruzione del processo
1. Le commissioni di primo e di secondo grado, al fine di conoscere i fatti dedotti in causa dalle parti, hanno tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici dalle singole leggi d'imposta. Il collegio puo' demandare la esecuzione di tali adempimenti istruttori agli uffici o alla guardia di finanza ovvero delegare uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti hanno diritto d'intervenire e di far dare atto a verbale delle loro richieste e deduzioni.
2. Quando occorra acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', le commissioni possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici della amministrazione dello Stato. Il contribuente puo' presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto, nel termine assegnato dal presidente con provvedimento emesso dopo il deposito della relazione da parte dell'ufficio e comunicato a cura della segreteria.
3. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione.