Sez. 4 - , Sentenza n. 17491 del 29/03/2019 Ud. (dep. 24/04/2019) Rv. 275875 - 02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Condotta omissiva - Condotta alternativa corretta - Certezza di evitare l'evento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di reati colposi omissivi, la condotta alternativa diligente ha funzione preventiva e non deve assicurare "ex ante" alcuna certezza di evitare l'evento, purché sia certo che una condotta appropriata abbia significative probabilità di evitarlo; pertanto, la sua mancata adozione da parte dell'agente è idonea a determinarne la responsabilità, senza che occorra stabilire il momento esatto in cui l'evento si è prodotto in modo irreversibile, essendo sufficiente che il dato scientifico affermi che il decorso del tempo ha inciso, aggravandole, sulle conseguenze della condotta omissiva. (Fattispecie in tema di lesioni conseguenti alla mancata tempestiva esecuzione di parto cesareo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del medico ostetrico di turno ospedaliero che aveva omesso di attivarsi tempestivamente per il parto cesareo, nonostante il tracciato cardiotocografico fosse indicativo di sofferenza fetale, essendo invece irrilevante accertare in quale momento le lesioni da ipossia avessero assunto carattere irreversibile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)