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Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 15/02/1988 Ud. (dep. 19/07/1988) Rv. 178891 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - PETARDO - POSTO AL DI FUORI DELLA ABITAZIONE - DELITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRAVVENZIONE EX ART. 678 COD. PEN. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178891-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - PETARDO - POSTO AL DI FUORI DELLA ABITAZIONE - DELITTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRAVVENZIONE EX ART. 678 COD. PEN. - SUSSISTENZA.*

In tema di reati concernenti le armi, la nozione di esplosivo comprende tra i suoi requisiti quello della micidialità, e pertanto non può essere considerato esplosivo un petardo, il posto del quale, fuori della abitazione, non integra il delitto di cui all'art. 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, ma la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen.. (Conf mass n 173975).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 5, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)