Sez. 3, Sentenza n. 1521 del 05/05/1969 (Rv. 340364 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI DI PROPOSIZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - DECORRENZA - MANCATA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO - PROVA DEL TEMPO DELLA CONOSCENZA DELL'ATTO - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI DI PROPOSIZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - DECORRENZA - MANCATA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO - PROVA DEL TEMPO DELLA CONOSCENZA DELL'ATTO - AMMISSIBILITA.*
Le opposizioni agli Atti esecutivi devono proporsi nel termine di cinque giorni da quello in cui il singolo atto fu compiuto, o, nel caso in cui gli interessati non abbiano avuto tempestiva conoscenza dell'atto, dal giorno della conoscenza dell'atto successivo che necessariamente lo presuppone. Qualora manchi la prova della notificazione di un atto (nella specie l'avviso dell'udienza di comparizione di cui all'art. 485 cod.proc. civ.), il giudice non puo negare all'opponente il diritto di provare in che data ebbe conoscenza dell'atto, ai fini della tempestivita dell'opposizione. (V. 3164-68, mass. N.336078 1813-66, mass. N.323542).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)