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Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 18/03/2025 Ud. (dep. 15/05/2025) Rv. 288092-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni - Utilizzabilità in diverso procedimento per un reato connesso a quello per il quale le operazioni erano state autorizzate - Indicazioni - Limiti di ammissibilità ex art. 266 cod. proc. pen. - Accertamento della sussistenza dei presupposti al momento dell’autorizzazione e non già all’esito del processo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288092-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni, il divieto di utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelli nei quali esse erano state autorizzate non opera con riguardo agli esiti relativi ai soli reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. e che sussistano i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova al momento dell'autorizzazione da parte del giudice, non assumendo rilevanza gli esiti di tale processo, pur se assolutori. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla riforma in tema di intercettazioni del 2019, in cui era stata pronunciata, già in primo grado, sentenza di proscioglimento per la preclusione da divieto di "bis in idem" in ordine al reato per il quale era stata disposta l'attività captativa).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)