Sez. 2, Sentenza n. 1128 del 23/03/1977 (Rv. 384774 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO DETTO PROCURATORE - EQUIVALENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO DETTO PROCURATORE - EQUIVALENZA.*
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione presso il procuratore stesso, soddisfacendo l'una e l'altra Forma di notificazione all'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza legale della parte per il tramite del suo rappresentante processuale. (Conf 2370/72, mass n 359776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)