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Sez. 2, Sentenza n. 238 del 12/01/2000 (Rv. 532785 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Caldaia termica obsoleta o guasta dell'impianto di riscaldamento - Sostituzione - Innovazione - Configurabilità - Esclusione - Mero atto di straordinaria amministrazione - Sussistenza - Sostituzione tesa invece a consentire l'utilizzazione di una più redditizia e meno inquinante fonte di energia - Innovazione - Configurabilità - Esclusione - Modifica migliorativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532785-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE

La sostituzione della caldaia termica (bruciatore), se quella esistente è obsoleta o guasta, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell'impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune (l'impianto di riscaldamento). Deve essere ricondotta invece alle modifiche migliorative dell'impianto, e non alle innovazioni dello stesso, la sostituzione della caldaia termica, ancora funzionante, se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia più redditizia e meno inquinante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)