Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 10/06/1972 (Rv. 358837 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA NEGATIVA OD OMISSIVA DELLA DISTRAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRONUNCIA NEGATIVA OD OMISSIVA DELLA DISTRAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*
Allorche sorga controversia, in Sede di impugnazione, sulla istanza di distrazione delle spese, perche la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi su di essa o l'abbia respinta, oppure, comunque, il gravame investa la pronuncia di distrazione, limitatamente a tale questione, la qualita di parte puo essere assunta esclusivamente dal difensore che ha anticipato le spese, e non anche dal suo cliente. (Conf 2613'69, mass n 342224; 3394'69, mass n 343474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)