Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 02/04/1986 Ud. (dep. 31/05/1986) Rv. 172902 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RELATIVA ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RELATIVA ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Il provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) è di esclusiva Competenza del giudice del processo e, come tale, non è soggetto ad impugnazione, ma unicamente al diverso rimedio della riproposizione della questione stessa all'inizio di ogni ulteriore grado del processo. (V mass n 171849; (Conf mass n 167441).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)