Sez. 3, Sentenza n. 5878 del 09/05/2000 (Rv. 536302 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Decisione secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
È conforme ai principi generali regolatori della materia, e come tale insuscettibile di ricorso per cassazione, la sentenza con la quale il giudice conciliatore escluda la ripetibilità delle spese sostenute dall'acquirente di un autoveicolo per cancellare l'ipoteca automobilistica su esso iscritta (ai sensi del D.L. n. 436 del 1927), quando la suddetta garanzia sia ormai perenta per decorso del termine previsto dalla legge (dieci anni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)