Sez. U, Decreto n. 9301 del 09/04/2025 (Rv. 674669-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).
Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)