Sez. 6, Sentenza n. 4453 del 13/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 230876 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Silenzio serbato sullo status di coniugato del genitore dichiarante - Alterazione di stato - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 567 cod. pen. punisce l'attribuzione al neonato di un genitore diverso da quello naturale. Ne consegue che non risponde del suddetto delitto la madre che, nel dichiarare all'ufficiale di stato civile che il figlio è stato concepito da un'unione naturale, occulti il suo stato di persona coniugata. Nè il silenzio serbato su tale circostanza, concomitante al fatto regolarmente attestato, può integrare una reticenza punibile ai sensi dell'art. 495 cod. pen., trattandosi di dichiarazione che non incide sull'essenza del documento e non è lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)