Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 24/10/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141104 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIA - IDONEITA DA SOLA AD INTEGRARE IL VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PSICOPATIA - IDONEITA DA SOLA AD INTEGRARE IL VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La personalita psicopatica - o psicopatia - non e di per se indicativa di uno stato patologico che incide sulla imputabilita, ma si risolve in una anomalia del carattere e, in Forma degenerativa, dei sentimenti, inerenti soprattutto alla sfera affettiva, che lasciano sussistere la piena imputabilita del soggetto. (nella specie la diagnosi era di temperamento ipoabulico in soggetto dall'umor labile).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)