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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18099 del 15/09/2015 (Rv. 636796 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Retratto agrario - Spettanza - Individuazione - Coltivatore diretto del fondo limitrofo - Nozione - Mera attività di imprenditore agricolo a titolo principale - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636796-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di retratto agrario, l'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 si limita a disciplinare l'esercizio della prelazione in caso di concorso tra più proprietari confinanti, individuando, quale criterio preferenziale, la presenza di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra 18 e 40 anni, ma non incide sulle condizioni richieste dagli artt. 7 della legge n. 817 del 1971 e 8 della legge n. 590 del 1965 per l'insorgere della titolarità del diritto, che è riconosciuto solamente a colui che possiede la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo, da intendersi quale condizione indicativa dell'attività di coltivazione in senso stretto, mentre resta priva di rilievo la mera assunzione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, atteso il "favor" normativo per la riunione, nella medesima persona, delle qualità di proprietario e coltivatore, e per il proficuo accorpamento dei fondi, così da evitare un esercizio del diritto prelatizio con finalità meramente speculative.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)