Sez. 6, Sentenza n. 761 del 08/02/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204375 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Richiesta di archiviazione - Provvedimento del G.I.P. che dichiara la nullità della richiesta per mancanza di motivazione e ritrasmette gli atti al P.M. - Abnormità - Sussistenza.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere
Sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero non sussiste altro potere del giudice per le indagini preliminari fuori dagli ambiti procedurali e dai possibili esiti previsti tassativamente dall'art. 409 cod. proc. pen.. In particolare non v'è alcuna possibilità di sindacarne l'ammissibilità o di dichiararne la nullità per mancata motivazione, tanto più che l'obbligo di motivazione è previsto dall'art. 125 cod. proc. pen. per i provvedimenti del giudice. Per le richieste di parte non esiste obbligo, bensì onere di motivazione, la cui inosservanza non da luogo a vizio dell'atto, ma eventualmente a non accoglimento della richiesta da parte del giudice, però soltanto nelle precise forme e alle condizioni dalle leggi previste. (Nella specie è stato ritenuto abnorme il provvedimento del G.I.P., che dichiarava la nullità, per mancanza di motivazione, della richiesta di archiviazione ed ordinava la trasmissione degli atti al P.M. senza alcuna ulteriore indicazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)