Sez. 2, Sentenza n. 2219 del 20/04/1979 (Rv. 398563 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - FUNZIONE - MANCANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - FUNZIONE - MANCANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO.*
La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall'art 57 comma secondo cod proc civ ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua Mancanza non importa la nullita del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per Cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l'avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice. (Conf 996/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)