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Sez. 2, Ordinanza n. 2697 del 01/06/1971 Cc. (dep. 09/12/1971) Rv. 119523 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - NATURA - FINALITA - EFFETTI - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - RIPROPOSIZIONE - POSSIBILITA - PARTI ESTRANEE AL PROCEDIMENTO - PROPOSIZIONE DI ISTANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119523-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE COSE SEQUESTRATE - NATURA - FINALITA - EFFETTI - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - RIPROPOSIZIONE - POSSIBILITA - PARTI ESTRANEE AL PROCEDIMENTO - PROPOSIZIONE DI ISTANZA.*

I provvedimenti patrimoniali relativi alla restituzione delle cose sequestrate per il procedimento penale, pronunziati dal giudice che procede all'istruzione o che procede o deve procedere al giudizio, quando non sono dati con la sentenza che chiude l'istruzione o il giudizio (nel qual caso ne seguono le sorti) sono emessi con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, sentite le parti, se compaiono; dette ordinanze non sono impugnabili, poiche nessuna disposizione di legge ne prevede l'impugnazione. Tali provvedimenti (cosidettì de planò) - emessi in un procedimento a cognizione sommaria e al di fuori di ogni rigoroso contraddittorio - hanno carattere incidentale e strumentale nei confronti delle esigenze del procedimento penale; essi non acquistano autorita di giudicato ne determinano preclusione alcuna, di guisa che l'interessato, che abbia proposto l'istanza non accolta, puo riproporla in un momento successivo, mentre coloro che sono rimasti estranei al procedimento possono sempre proporla, anche nell'ipotesi di un provvedimento di restituzione a favore di colui che propose l'istanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)