diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2154 del 19/12/2018 Cc. (dep. 17/01/2019) Rv. 276385 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione - Dichiarazione di inammissibilità "de plano" della richiesta applicativa – Legittimità – Esclusione – Ragioni – Obbligo di fissazione di udienza partecipata – Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276385-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, il tribunale, in presenza di una proposta applicativa di misura personale o patrimoniale, è tenuto a fissare udienza in forma partecipata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e non può dichiarare "de plano" l'inammissibilità della proposta per manifesta infondatezza, non risultando applicabile la previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che il richiamo – in assenza di previsione espressa ed in quanto compatibili - alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., operato dall'art. 7, comma 9, d.lgs. citato, assume una valenza marginale in conseguenza della progressiva assimilazione del procedimento di prevenzione, in cui le parti possono sollecitare l'ammissione di mezzi di prova, al giudizio penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)