Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonche' i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di eta'.
2. Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI