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Sez. 3, Sentenza n. 1208 del 14/04/1998 Cc. (dep. 15/05/1998) Rv. 210950 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diversità del procedimento - Nozione.
Stato
decisa il 1998-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210950-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In materia di prove il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni non equivale a quello di diverso reato, ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. La diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)