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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti

Titolo I. Composizione della Corte dei conti.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Art. 1 Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.

2. E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di:

3. 1 Presidente;

4. 3 Presidenti di sezione;

5. 22 Consiglieri;

6. 1 Procuratore generale;

7. 3 Vice-Procuratori generali;

8. 23 Primi referendari;

9. 30 Referendari.

10. Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

11. Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

12. Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 3 Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.21

2. La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.

3. Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Art. 4 Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8 - 3° comma - art. 14 - 2° comma - e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Il numero dei votanti non puo' essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.

3. Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Art. 5 Art. 9. Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.

2. Il numero dei primi referendari e dei referendari non puo' essere maggiore di due nelle singole Sezioni ne' di quattro nelle Sezioni riunite.

Art. 7 Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255

1. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

3. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado.

4. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.

5. I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.

6. L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

7. Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

8. Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 8 Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

2. La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

3. Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 9 Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395

1. Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta.15

Art. 10 Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

2. Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

3. Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Art. 11 Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706

1. Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

2. In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

3. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.7

Art. 12 Art. 5 - 3 comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.