Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024 (Rv. 670823-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Studi di settore - Sistema di presunzioni semplici - Instaurazione del contraddittorio con il contribuente - Motivazione - Necessità - Accertamento su ulteriori elementi giustificativi - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
L'accertamento operato sulla base della sola applicazione degli studi di settore impone, a pena di nullità, l'obbligo di un preventivo contraddittorio con il contribuente, in quanto il sistema delle presunzioni semplici su cui gli studi si fondano - la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati - richiede un percorso di adeguamento dell'elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, il cui esito confluisce nella motivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa sono stati disattesi; al contrario, il predetto obbligo non occorre se l'accertamento trova fondamento anche su ulteriori elementi giustificativi, come la reiterata antieconomicità dell'attività, desumibile da irregolarità contabili o anomale gestioni aziendali.
Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)