Sez. 5, Sentenza n. 490 del 03/02/1983 Cc. (dep. 18/02/1983) Rv. 157501 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - PROCEDIMENTO D'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - NOTIFICAZIONE ALLO IMPUTATO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - PROCEDIMENTO D'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - NOTIFICAZIONE ALLO IMPUTATO - NECESSITÀ.*
L'art. 199 bis cod. proc. pen., che prescrive la notifica allo imputato a pena d'inammissibilità della dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero entro trenta giorni dalla proposizione, è applicabile anche alla nuova procedura camerale prevista dalla recente normativa sul cosiddetto tribunale della libertà. Nè costituisce ostacolo a tale applicazione la circostanza che il nuovo procedimento sia ispirato ad esigenze di massima speditezza e semplificazione, non potendo ritenersi che dette esigenze debbano essere attuate con compressione dei diritti della difesa, che anzi le nuove norme intendono ampliare. Pertanto, l'appello del pubblico ministero contro il provvedimento di concessione della libertà provvisoria deve ritenersi inammissibile se non risulta notificato nel termine prescritto all'imputato. (per l'applicazione dell'art. 199 bis in materia di misure di prevenzione, nel procedimento di sorveglianza e nel processo di esecuzione, rispettivamente; (V mass n 142769; (V mass n 139153; (V mass n 140589).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)