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Sez. 2, Sentenza n. 28078 del 30/10/2024 (Rv. 672828-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Appellante soccombente in primo grado su questione di rito - Ragioni di merito poste a fondamento delle domande rimaste assorbite in senso improprio - Onere di riproposizione, a pena di inammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio).

Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)