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Sez. 4, Sentenza n. 3104 del 29/01/1998 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210180 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Autorizzazione dell'intercettazione di conversazioni telefoniche - Fortuita intercettazione di conversazioni tra presenti - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210180-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Autorizzata la intercettazione delle conversazioni telefoniche è irrilevante l'oggetto delle registrazioni, purché realizzate con lo specifico mezzo in relazione al quale è stato concesso l'atto autorizzatorio nel rispetto dei presupposti di legge, per cui deve escludersi la inutilizzabilità del contenuto di conversazioni tra presenti, in luogo di quelle tra persone lontane, intercettate in modo anomalo o fortuito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)