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Sez. 1, Sentenza n. 498 del 22/01/1980 (Rv. 403887 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE AL PM DELLA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE DEL PM MEDESIMO ALLE UDIENZE E FORMULAZIONE DA PARTE DI TALE ORGANO DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403887-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE AL PM DELLA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE DEL PM MEDESIMO ALLE UDIENZE E FORMULAZIONE DA PARTE DI TALE ORGANO DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono, in un determinato procedimento, l'Obbligo d'intervento del pubblico ministero (nella specie, art 28 del DPR 27 ottobre 1953 n 1067 sull'ordinamento della professione di commercialista, con riguardo al reclamo dinanzi al tribunale avverso le deliberazioni del consiglio nazionale), e sufficiente che detto ufficio venga informato del procedimento medesimo (nella specie, mediante notifica del ricorso introduttivo), e cosi posto in grado di svolgere l'attivita che ritenga piu opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze, ovvero non prenda conclusioni. (V 4906/77, mass n 388506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)