Sez. 3 - , Sentenza n. 27017 del 27/12/2016 (Rv. 642342 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Proposta contrattuale – Mancata accettazione dell’oblato – Preferenza accordata a proposta temporalmente poziore ed economicamente meno vantaggiosa – Responsabilità precontrattuale dell’oblato – Esclusione – Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Non è configurabile una responsabilità precontrattuale in capo all'oblato in caso di mancata accettazione di una proposta contrattuale poziore nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa preferita, non gravando sul destinatario di plurime proposte contrattuali alcun obbligo di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l'offerta economicamente migliore, sicchè il medesimo è libero, in difetto di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa, di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)