Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 22/04/1970 (Rv. 346751 - 01)
SPEDIZIONE (CONTRATTO DI) - SPEDIZIONIERE - DIRITTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - DISCIPLINA - IMPORTAZIONE DI CAVALLI DA MACELLO - CREDITO DELLO SPEDIZIONIERE PER L'ANTICIPAZIONE DEL MAGGIOR DAZIO RICHIESTO DALLA DOGANA PER DIFETTO DI DOCUMENTAZIONE - PRESCRIZIONE.*
SPEDIZIONE (CONTRATTO DI) - SPEDIZIONIERE - DIRITTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - DISCIPLINA - IMPORTAZIONE DI CAVALLI DA MACELLO - CREDITO DELLO SPEDIZIONIERE PER L'ANTICIPAZIONE DEL MAGGIOR DAZIO RICHIESTO DALLA DOGANA PER DIFETTO DI DOCUMENTAZIONE - PRESCRIZIONE.*
Allorquando al contratto di spedizione ineriscano prestazioni accessorie (come ad es l'espletamento degli adempimenti doganali ed amministrativi in genere), che di per se darebbero vita a negozi di natura diversa (ad es, mandato), per effetto della regola della prevalenza causale nel negozio complesso, le cause accessorie vengono assorbite nel regime giuridico della causa principale del negozio. Pertanto, nell'ipotesi di importazione di cavalli da macello, assoggettata ad un determinato regime doganale temporaneo, suscettibile di diventare definitivo qualora, entro un dato termine, venga documentalmente dimostrata l'avvenuta macellazione degli equini importati, il credito dello spedizioniere per l'avvenuta anticipazione del maggior dazio, richiesto dalla dogana per la mancata documentazione, e soggetto al termine di prescrizione di cui all'art 2951 cod civ. (V 3878-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)