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Sez. 2 - , Sentenza n. 22050 del 03/09/2019 (Rv. 655213 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Penale per inadempimento e penale per ritardo - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655213-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello, che aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola tanto all'inadempimento - come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto - quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)