Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Codice di procedura civile
Libro primo. Disposizioni generali
Titolo I. Degli organi giudiziari
Capo I. Del giudice
Sezione I. Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1 Giurisdizione dei giudici ordinari
1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza
Art. 6 Inderogabilita' convenzionale della competenza
1. La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II. Della competenza per materia e valore
Art. 7 Competenza del giudice di pace
1. Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
4. E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.72
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5190
Art. 9 Competenza del tribunale
1. Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Art. 10 Determinazione del valore
1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti
1. Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.
Art. 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
1. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.6772
3. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Art. 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
1. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
2. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.
3. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
1. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
2. Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
3. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Art. 15 Cause relative a beni immobili
1. Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta';
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.
2. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
3. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.