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Sez. 2, Sentenza n. 34870 del 13/12/2023 (Rv. 669679 - 02)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Tariffe professionali - Inderogabilità - Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669679-02

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La regola dell'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica ai soli incarichi professionali privati e non opera, pertanto, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto l'art. 6 della l. n. 404 del 1977, interpretando autenticamente l'articolo unico della l. n. 340 del 1976, che sancisce l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati.

Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)